Sez. 4, Sentenza n. 477 del 18/11/1997 Ud. (dep. 16/01/1998) Rv. 209401 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO | Mancata riconoscibilità del numero di matricola - Abrasione - Necessità - Esclusione -Reato di cui all'art 23 legge 18 aprile 1975 n. 110 - Sussistenza.
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO
Nel caso in cui non sia possibile, per la alterazione dei dati identificativi, la immediata, pronta e diretta riconoscibilità delle armi, sussiste il reato di cui all'art 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Infatti le stesse vanno considerate clandestine a prescindere dalla abrasione totale o parziale del numero di matricola, se la lettura risulti impossibile, incerta o più difficoltosa.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)