Sez. 1, Sentenza n. 5201 del 29/03/1995 Ud. (dep. 09/05/1995) Rv. 201636 - 01
Armi - Armi da fuoco o da sparo | Cancellazione dei numeri di matricola dell'arma - Ricostruzione dei dati identificativi dell'arma con idonea tecnologia - Possibilità - Reato di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 - Sussistenza - Ragioni.
Armi - Armi da fuoco o da sparo
Qualora in numeri di matricola dell'arma siano stati cancellati in tutto od in parte, il reato di cui all'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sussiste anche se sia possibile con idonea tecnologia la ricostruzione dei dati identificativi della stessa, non essendosi potuto nell'immediatezza procedere al riconoscimento dell'arma. Ed infatti, la "ratio" della norma incriminatrice sulle armi clandestine è dettata dall'esigenza di sottoporre a costante ed immediato controllo tutte le armi comuni da sparo e le persone legittimate a detenerle sicché, i dati identificativi delle stesse devono essere immediatamente rilevabili con facilità.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)