Sez. 1, Sentenza n. 2135 del 11/10/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166458 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE ALLA CUSTODIA IN CARCERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE ALLA CUSTODIA IN CARCERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI.*
Nell'ipotesi di richiesta di applicazione della misura alternativa alla custodia in carcere degli arresti domiciliari, il giudice deve far riferimento ai criteri di cui al secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen. indicando gli specifici elementi della condotta e della personalità dell'imputato dai quali si possa inferire la possibilità o no di formulare una prognosi favorevole e, quindi, la necessità o no del mantenimento dell'attuale stato di carcerazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)