Sez. 1, Sentenza n. 196 del 21/01/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168454 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCESSIVO - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCESSIVO - ESTREMI.*
Il provvedimento concessivo della misura degli arresti domiciliari, anche nell'ipotesi in cui venga adottato in un momento successivo all'inizio della custodia, deve attestare l'idoneità della stessa a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto (sia di ordine processuale che di natura sostanziale) ritenute ancora sussistenti. Il giudice deve pertanto riferirsi necessariamente a tutti gli elementi di pericolo indicati dall'art. 254, secondo comma, cod. proc. pen., non essendo sufficiente per un adeguato giudizio lo apprezzamento in positivo di uno soltanto di essi, astraendo dagli altri. La condizione di legittimità della misura è perciò ancorata alla valutazione cumulativa delle ragioni di "periculum libertatis" e della loro consistenza rispetto alla concessione. (V mass n 166860; (V mass n 166858; (V mass n 166458).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)