Sez. 5, Sentenza n. 26398 del 12/06/2026 Cc. (dep. 14/07/2026) Rv. 290371-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa - Indispensabili esigenze di vita - Sufficienza - Esclusione - Compatibilità con le esigenze cautelari - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di arresti domiciliari, la valutazione ai fini della concessione del beneficio ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo a seguito della doppia verifica relativa, da un lato, alla presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo alle indispensabili esigenze di vita e, dall'altro, alla compatibilità dell'attività lavorativa proposta con le esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)