diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 27971 del 01/07/2020 Cc. (dep. 07/10/2020) Rv. 279532 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione ad assentarsi dal luogo di restrizione - “Indispensabili esigenze di vita” - Valutazione - Criteri - Particolare rigorosità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279532-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la valutazione in ordine alle "indispensabili esigenze di vita" deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di autorizzazione per l'accompagnamento e il ritiro da scuola delle figlie minori, potendo provvedervi soggetti esterni al nucleo familiare all'uopo delegati o incaricati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)