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Sez. 1, Sentenza n. 724 del 06/02/1986 (Rv. 444284 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DI MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ A CARICO SOLIDALE DI DUE ENTI PUBBLICI - SENTENZA AFFERMATIVA DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI UNO DEI CONVENUTI - NATURA - DEFINIZIONE DI PIÙ CAUSE RIUNITE - ESCLUSIONE - SENTENZA NON DEFINITIVA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1986-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444284-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DI MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ A CARICO SOLIDALE DI DUE ENTI PUBBLICI - SENTENZA AFFERMATIVA DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI UNO DEI CONVENUTI - NATURA - DEFINIZIONE DI PIÙ CAUSE RIUNITE - ESCLUSIONE - SENTENZA NON DEFINITIVA - CONSEGUENZA.*

Nella controversia promossa dall'espropriato, con opposizione avverso la stima dell'indennità, per conseguire una maggiore liquidazione dell'indennità medesima a carico solidale di due enti pubblici, la sentenza che affermi il difetto di legittimazione passiva di uno dei convenuti, riconoscendo il diritto dell'attore nei soli confronti dell'altro, e rinvii al prosieguo la Determinazione del "quantum", non è qualificabile come sentenza che concluda una fra più cause riunite, con separazione delle altre, ai sensi dello art. 279 n. 5 cod. proc. civ., ma configura, stante l'unicità della domanda attrice, sentenza non definitiva a norma del n. 4 del citato art. 279. Pertanto, qualora l'attore abbia effettuato riserva d'impugnazione differita (e come tale deve intendersi anche la generica riserva d'impugnazione, non potendo essere logicamente riferita all'impugnazione immediata), deve negarsi all'attore medesimo la facoltà di proporre avverso la suddetta pronuncia impugnazione immediata. (V 3110/83, mass n 428025; (V 2247/83, mass n 427090).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)