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Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 30/01/2001 (Rv. 543534 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Risarcimento del danno da occupazione appropriativa - Pluralità di convenuti - Sentenza non definitiva intervenuta sulle questioni concernenti l'accertamento di soggetti responsabili - Prosecuzione del giudizio di liquidazione del danno nei confronti di uno solo dei convenuti dichiarati responsabili - Nullità del giudizio per vizio del contraddittorio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543534-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

Qualora, in un giudizio con pluralità di convenuti avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa, vengano esaminate e risolte in via preliminare, con sentenze non definitive passate in giudicato che affermino la responsabilità di solo taluni dei convenuti, le questioni insorte in ordine all'accertamento dei soggetti effettivamente obbligati, il fatto che il giudizio sia proseguito solo nei confronti di una delle parti convenute (nella specie quella individuata come l'unica responsabile in sede di pronuncia non definitiva di primo grado, e nei cui soli confronti - pertanto - era stato originariamente disposto il prosieguo della causa in istruttoria per la liquidazione del danno), non comporta la nullità dello stesso per mancata integrità del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti pur ritenuti responsabili, atteso che il carattere comunque solidale dell'obbligazione risarcitoria oggetto del giudizio non comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario. Da ciò consegue che il giudice d'appello, investito del gravame, non debba rimettere la causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)