Sez. 3, Sentenza n. 5304 del 18/09/1980 (Rv. 409164 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - OPPONIBILITA IN SEDE DI APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - OPPONIBILITA IN SEDE DI APPELLO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La preclusione alla possibilita di proporre la domanda riconvenzionale dopo il termine per essa previsto del codice di rito, non e piu opponibile ne rilevabile in Sede di appello, se la parte nel cui interesse la preclusione stessa e stabilita, anziche eccepire la tardivita della domanda, abbia invece accettato il contraddittorio, e cio non soltanto nel caso di esplicita adesione alla tardiva proposizione della domanda, ma anche quando la parte si difenda mediante deduzioni ed eccezioni che attengono al merito, ovvero si limiti a formulare una generica richiesta di rigetto della domanda stessa, non accompagnata dall'eccezione di inammissibilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)