diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1052 del 21/02/1986 (Rv. 444556 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RICONVENZIONALI - PROPOSIZIONE CON DETTE CONCLUSIONI - ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTORE - PRONUNCIA DEL GIUDICE SUL MERITO DI DETTA DOMANDA - DEDUZIONI DELL'INAMMISSIBILITÀ CON SPECIFICO MOTIVO DI APPELLO O RIPROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - ONERE DELLA PARTE SOCCOMBENTE O RISPETTIVAMENTE VITTORIOSA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444556-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RICONVENZIONALI - PROPOSIZIONE CON DETTE CONCLUSIONI - ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTORE - PRONUNCIA DEL GIUDICE SUL MERITO DI DETTA DOMANDA - DEDUZIONI DELL'INAMMISSIBILITÀ CON SPECIFICO MOTIVO DI APPELLO O RIPROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - ONERE DELLA PARTE SOCCOMBENTE O RISPETTIVAMENTE VITTORIOSA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

Quando il giudice abbia pronunciato sul merito di una domanda riconvenzionale, proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni in violazione degli artt.167, 183 e 184 cod. proc. civ., l'attore, che abbia eccepito l'inammissibilità di tale domanda, rifiutandosi di accettare il contraddittorio su di essa, per evitare che la relativa questione resti definitivamente preclusa, deve nuovamente dedurre tale inammissibilità con uno specifico motivo di gravame, se soccombente, o riproporre l'eccezione a norma dello art. 346 cod. proc. civ., se vittorioso, in quanto il detto divieto è posto a esclusiva tutela del suo diritto di difesa (a differenza del divieto di proporre domanda nuova in appello, il quale, essendo di ordine pubblico, è rilevabile anche d'ufficio). (V 537/78, mass n 389842; (V 539/67, mass n 326494; (Conf 5304/80, mass n 409164; (Conf 2725/71, mass n 353894; (Conf 1404/70, mass n 347189; (Conf 656/66, mass n 321301; (Conf 448/66, mass n 320895; (Conf 2133/62, mass n 253308; (Conf 1178/60; (Conf 3474/58; (Conf 2588/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)