diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022 (Rv. 664888 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE | Ordinanza ingiuntiva - Opposizione - Morte dell’autore - Estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione - Intrasmissibilità agli eredi - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze processuali - Spese - Applicabilità dei principi della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e della causalità propri della c.d. soccombenza virtuale - Esclusione - Regolamentazione ex art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664888-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE

In tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva, la morte dell'autore della violazione, comportando l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolamentazione delle spese di lite, poiché, non potendo trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l'erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)