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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29577 del 22/10/2021 (Rv. 662564 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE | Morte dell'autore della violazione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione e cessazione della materia del contendere - Declaratoria in sede di legittimità - Condizioni - Conseguenze in tema di spese.
Stato
decisa il 2021-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662564-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi; ne discende la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione alla conseguente ordinanza-ingiunzione - declaratoria che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. - senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)