Sez. 5, Sentenza n. 1102 del 07/07/1967 Ud. (dep. 08/09/1967) Rv. 105316 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI PERSONA ESEGUITO SENZA LE FORMALITA PRESCRITTE - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI PERSONA ESEGUITO SENZA LE FORMALITA PRESCRITTE - VALORE PROBATORIO.*
I riconoscimenti personali fatti in violazione delle norme di cui all'art 360 cod proc pen debbono essere considerati come mezzo idoneo a dimostrare, se ritenuti concludenti, il fondamento di certezza a base del giudizio, e quindi possono essere liberamente apprezzati dal giudice di merito, per ricavare il proprio convincimento ai fini delle decisioni sulla responsabilita della persona riconosciuta. (Conf 104322, 104837, anno 1967; 102567, anno 1966; e, per le ricognizioni della polizia giudiziaria, 103331 e ivi citate del 1966; 105211, anno 1967; V 103984, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)