Sez. 1, Sentenza n. 451 del 17/03/1967 Ud. (dep. 27/05/1967) Rv. 104322 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONE - IN GENERE - RICOGNIZIONI DI PERSONA - FORMALITA - DECISIONE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONE - IN GENERE - RICOGNIZIONI DI PERSONA - FORMALITA - DECISIONE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Le modalita stabilite dall'art 360 cod proc pen per la ricognizione di persone nel procedimento penale non sono prescritte a pena di nullita. Ne consegue che, in virtu del principio del libero convincimento del giudice, questi puo prendere in considerazione, ai fini della decisione, anche un riconoscimento di persona compiuto senza le formalita rituali. (Conf 102567, anno 1966, e, per il riconoscimento durante le indagini di polizia giudiziaria, 103331, anno 1967, ed ivi citatè V 103984, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)