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Sez. L, Sentenza n. 759 del 19/01/2004 (Rv. 569499 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno - Proroga generalizzata ex art. 1, comma primo, D.L. n. 71 del 1993 per le assunzioni fino al 31 maggio 1993, ed ex 1, comma secondo, D.L. n. 465 del 1993 e art. 19, comma secondo, D.L. n. 299 del 1994 per le assunzioni rispettivamente per i periodi 1 giugno 1993 - 30 novembre 1993 e 1 dicembre 1993 - 30 giugno 1994 - Operatività in riferimento allo sgravio totale decennale dei contributi ex art. 59, comma nono, del d.P.R. n. 218 del 1978 - Esclusione. -Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569499-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

L'ulteriore proroga del termine relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218), prevista dall'art. 1, comma primo, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, non si riferisce anche allo sgravio decennale dei contributi posti a carico del datore di lavoro, previsto dal comma nono del medesimo art. 59 in relazione ai lavoratori nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, poiché lo sgravio totale per incremento dell'occupazione è oggetto di una nuova disciplina, contenuta nel comma secondo del citato art. 1, innovativa, in particolare, sotto il profilo della durata - annuale - dello sgravio totale e del riferimento dell'incremento dell'occupazione al numero degli occupati nelle più vicine date del 30 novembre 1991 e 30 novembre 1992, per le assunzioni avvenute, rispettivamente, dal 1 dicembre 1991 al 30 novembre 1992 e da quest'ultima data fino al 31 maggio 1993. Deve analogamente escludersi che si riferiscano allo sgravio ex art. 59, comma nono, citato, le ulteriori proroghe di cui all'art. 1 del D.L. 19 novembre 1993, n. 465, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21 e all'art. 19 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, disposizioni di tenore analogo a quello dell'art. 1 del D.L. n. 71 del 1993 e specificamente disciplinanti lo sgravio totale annuale per incrementi di occupazione, relativamente ad assunzioni per i periodi rispettivamente dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993 e dall'1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 19/11/1993 num. 465 art. 1, Legge 14/01/1994 num. 21, Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 19, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)