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Sez. L, Sentenza n. 24245 del 30/11/2010 (Rv. 615764 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno - Proroga del termine - Diritto del datore di lavoro - Condizioni - Retribuzione corrisposta ai dipendenti in misura non inferiore ai minimi collettivi - Necessità - Osservanza della disciplina collettiva anche in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 338 del 1989 - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615764-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

L'imprenditore che intenda usufruire dell'ulteriore proroga del termine relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218), prevista dall'art. 1, comma 1, del d.l. 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, ha l'onere di corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di settore di carattere nazionale, in considerazione del costante richiamo da parte del legislatore, sin da epoca antecedente al d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, al rispetto del contratto collettivo nazionale per poter beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali ed usufruire di particolari benefici contributivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)