Sez. L, Sentenza n. 13918 del 09/11/2001 (Rv. 550140 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI) | Ultrasessantacinquenni - Limiti di reddito - Sentenza n. 88/1992 della Corte Cost. - Precettività - Dovere del giudice di individuazione del limite di reddito congruo - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI)
La sentenza della Corte cost. n. 88 del 1992 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 26 legge n.153 del 1969 nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi) ha efficacia immediatamente precettiva, nel senso che il giudice, nella verifica dei limiti di reddito dell'aspirante alla pensione sociale che sia totalmente invalido, non può negare "automaticamente" il diritto ove il reddito cumulato di entrambi i coniugi sia superiore ai limiti fissati dalla legge ma deve ricercare ed individuare il limite reddituale congruo rispetto alla specificità del caso concreto, potendo anche pervenire alla riconferma del limite di legge ma solo ove la situazione in fatto lo giustifichi.
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1969 num. 153 art. 126, Legge 13/05/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)