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Sez. L, Sentenza n. 1760 del 17/02/2000 (Rv. 533958 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI) | Soggetti ultrasessantacinquenni - Diritto alla pensione sociale diretta - Limite di reddito cumulato con quello del coniuge ex art. 26 legge n. 153 del 1969 - Illegittimità costituzionale, ex sent. n. 88 del 1992 per mancata previsione di un meccanismo differenziato di determinazione di detti anziani divenuti invalidi - Conseguente modificazione del tetto massimo di reddito per questi ultimi - Portata.
Stato
decisa il 2000-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533958-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI)

La sentenza della Corte cost. 9 marzo 1992 n. 88 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153 nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi), non ha voluto abolire in toto ogni limite, ma, accertando l'illegittimità del meccanismo del cumulo solo in riferimento al quantum, ha lasciato immutato il principio per cui i redditi sono comunque rilevanti per il conseguimento della pensione sociale anche per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi. Quindi il tetto massimo di reddito previsto dalla norma citata è stato modificato nel senso che per gli ultrasessantacinquenni coniugati che siano anche invalidi l'importo dei redditi complessivi dei due coniugi deve essere superiore rispetto a quello fissato dalla legge per i non invalidi. A tal fine un criterio reddituale applicabile in via analogica - in mancanza di intervento del legislatore per emendare il vuoto normativo creatosi per effetto della menzionata pronuncia della Corte costituzionale - può rivenirsi nella disciplina degli assegni familiari che competono in misura differenziata secondo il reddito del nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)