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Sez. 5, Sentenza n. 46303 del 30/09/2008 Cc. (dep. 16/12/2008) Rv. 242363 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Calcolo del termine di fase - Diminuente per il rito - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242363-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Ai fini del calcolo del termine massimo di custodia cautelare nel giudizio abbreviato è necessario fare riferimento ai limiti di pena così come indicati nell'art. 303, comma primo, lett. b-bis) cod. proc. pen., senza tenere conto della riduzione di un terzo prevista per il rito, giacchè quest'ultima già è stata considerata dal legislatore nella fissazione di termini autonomi per la fase.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)