Sez. 5, Sentenza n. 46303 del 30/09/2008 Cc. (dep. 16/12/2008) Rv. 242363 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Calcolo del termine di fase - Diminuente per il rito - Rilevanza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini del calcolo del termine massimo di custodia cautelare nel giudizio abbreviato è necessario fare riferimento ai limiti di pena così come indicati nell'art. 303, comma primo, lett. b-bis) cod. proc. pen., senza tenere conto della riduzione di un terzo prevista per il rito, giacchè quest'ultima già è stata considerata dal legislatore nella fissazione di termini autonomi per la fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)