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Sez. 2 - , Sentenza n. 18558 del 20/02/2020 Cc. (dep. 18/06/2020) Rv. 279147 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Calcolo del termine ex art. 303, comma 4, cod. proc. pen. - Diminuente per il rito - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279147-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Ai fini del calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare nel giudizio abbreviato non può tenersi conto della riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., non incidendo essa sulla misura edittale della pena. (In motivazione la Corte ha osservato che, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen., occorre avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, mentre la diminuente per il rito ha natura esclusivamente processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)