Sez. 2, Sentenza n. 806 del 05/05/1965 (Rv. 311529 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - FATTISPECIE IN TEMA DI PROPRIETA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - FATTISPECIE IN TEMA DI PROPRIETA.*
Ai fini del divieto di domande nuove in grado di appello, se il mutamento del petitum importa normalmente il mutamento della domanda, non ogni mutamento della causa petendi conduce necessariamente allo stesso risultato, tale effetto dovendo riconoscersi soltanto a quelle sostituzioni giuridiche non prospettati in primo grado, implichi mutamento sostanziale dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri lo oggetto sostanziale dell'Azione e i termini della controversia e, in definitiva, ponga in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. In particolare, per quanto riguarda la proprieta e la comproprieta, le quali possono derivare da diversi fatti costitutivi, la situazione giuridica che ad esse si riferisce non muta qualora al titolo invocato nel giudizio di primo grado si aggiunga nel giudizio di appello anche un titolo diverso. (Conf. 35/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)