Sez. 1, Sentenza n. 3246 del 11/05/1983 (Rv. 428140 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RIVENDICAZIONE FONDATA IN PRIMO GRADO SU ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN TITOLO DIVERSO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RIVENDICAZIONE FONDATA IN PRIMO GRADO SU ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN TITOLO DIVERSO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Ai fini del divieto di domande nuove in grado di appello, non ogni mutamento della causa petendi conduce necessariamente al mutamento della domanda, ma solo quando ciò implichi una sostituzione dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. In particolare, per quanto riguarda la proprietà e la comproprietà, le quali possono derivare da diversi fatti costitutivi, la situazione giuridica che ad esse si riferisce non muta qualora al titolo invocato nel giudizio di primo grado si aggiunga nel giudizio di appello anche un titolo diverso. (Conf 1950/82, mass n 419802; (Conf 5533/81, mass n 416249; (Conf 3609/79, mass n 400020; (Conf 806/65, mass n 311529).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)