Sez. 3, Sentenza n. 21395 del 10/10/2014 (Rv. 632727 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Onere di tempestiva eccezione della parte interessata - Sussistenza.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE
In tema di prova per testimoni, le nullità previste dall'art. 244 cod. proc. civ. tutelano l'interesse privato delle parti al corretto svolgimento del processo e non già l'ordine pubblico processuale, sicché non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, né dedotte nei successivi gradi di giudizio dalla parte che, anche implicitamente, abbia fatto acquiescenza alla assunzione del mezzo istruttorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)