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Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009 (Rv. 609722 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Nullità per incapacità a testimoniare - Onere di tempestiva eccezione della parte interessata ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. p - Necessità - Motivazione.
Stato
decisa il 2009-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609722-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE

In tema di prova per testimoni, poiché le nullità o decadenze derivanti dalla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 244 e seguenti cod. proc. civ. hanno natura relativa e sono sanate per acquiescenza delle parti, in quanto sono stabilite dalla legge a tutela dei loro interessi, e non per motivi di ordine pubblico, la nullità per incapacità a testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.) deve essere opposta tempestivamente dalla parte interessata secondo le modalità previste dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)