Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009 (Rv. 609722 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Nullità per incapacità a testimoniare - Onere di tempestiva eccezione della parte interessata ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. p - Necessità - Motivazione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE
In tema di prova per testimoni, poiché le nullità o decadenze derivanti dalla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 244 e seguenti cod. proc. civ. hanno natura relativa e sono sanate per acquiescenza delle parti, in quanto sono stabilite dalla legge a tutela dei loro interessi, e non per motivi di ordine pubblico, la nullità per incapacità a testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.) deve essere opposta tempestivamente dalla parte interessata secondo le modalità previste dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)