Sez. 2, Sentenza n. 21223 del 08/10/2014 (Rv. 633295 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - GODIMENTO SEPARATO DI PARTE DEI BENI | Scioglimento di comunione - Miglioramenti apportati da un comproprietario - Nozione - Fattispecie relativa alla comunione di terreni strumentali ad un'attività estrattiva.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - GODIMENTO SEPARATO DI PARTE DEI BENI
In tema di divisione, rientrano nella nozione di migliorie della cosa comune, rispetto alle quali il comproprietario che ne sia autore ha titolo per domandare il rimborso "pro quota" agli altri condividenti, quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano al bene un aumento di valore, accrescendone il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto alla "res" in cui vanno ad incorporarsi. Ne consegue che, in relazione alla divisione di terreni con destinazione servente di fondi limitrofi (nella specie, oggetto di attività estrattiva di marmo), costituiscono migliorie la realizzazione di una strada di raccordo e di un piazzale da parte di uno dei condividenti, in quanto strumentali all'indicata destinazione dei beni, e non invece i canoni di concessione per l'uso degli stessi corrisposti dal singolo comproprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 1150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)