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Sez. 2, Sentenza n. 743 del 14/01/2009 (Rv. 606193 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO | Opere realizzate da uno dei comproprietari del fondo - Natura giuridica - Addizioni costituenti miglioramenti - Applicabilità della normativa ex art. 936 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Diritto al rimborso degli oneri sostenuti - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606193-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO

Al comproprietario e compossessore di buona fede di un immobile, che vi abbia eseguito addizioni costituenti miglioramenti (nella specie, costruendo un fabbricato sul terreno acquistato "pro indiviso"), non si applica la normativa dell'art. 936 cod. civ., nel richiamo fattone all'art. 1150, quinto comma, cod. civ., in quanto tale disciplina postula che autore delle opere realizzate su suolo altrui sia un terzo, non potendo qualificarsi come tale il titolare di un diritto di natura reale, avente ad oggetto il fondo su cui le opere sono state eseguite; a tale comproprietario, per i predetti miglioramenti, non è pertanto dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal bene ma, dovendo egli essere considerato, secondo i casi, un mandatario degli altri partecipi alla comunione, ai sensi dell'art. 1720 o un utile gestore nel loro interesse, ai sensi dell'art. 2031 cod. civ. spetta soltanto il rimborso degli oneri sostenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 2031

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)