Sez. 3 - , Sentenza n. 22064 del 22/09/2017 (Rv. 645824 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO | Scrittura privata - Domanda di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione – Contumacia del convenuto – Riconoscimento tacito ex art. 215 c.p.c. - Conseguenze – Idoneità a fondare l’accertamento giudiziale delle sottoscrizione di cui all’art. 2652 n. 3 c.c. - Sussistenza.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO
In tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata, atteso che criteri di cui all'art. 215 c.p.c. hanno valenza generale, deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto e deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)