Sez. 1, Sentenza n. 6980 del 25/07/1997 (Rv. 506274 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Scrittura privata suscettibile di produrre gli effetti del riconoscimento tacito ex art. 215 cod. proc. civ. - Mancata sua indicazione nell'atto di citazione e produzione della stessa successivamente alla costituzione - Onere di notificare al contumace il verbale dell'udienza di produzione - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE
Nel caso di contumacia del convenuto, affinché la scrittura privata prodotta dall'attore a sostegno della domanda possa considerarsi riconosciuta ai sensi dell'art. 215, n. 1 cod. proc. civ., è necessario che la scrittura sia indicata nell'atto di citazione e prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio dell'attore, ovvero, se prodotta successivamente, sia notificato, al contumace, il verbale contenente la menzione della produzione della scrittura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)