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Sez. 1, Sentenza n. 6980 del 25/07/1997 (Rv. 506274 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Scrittura privata suscettibile di produrre gli effetti del riconoscimento tacito ex art. 215 cod. proc. civ. - Mancata sua indicazione nell'atto di citazione e produzione della stessa successivamente alla costituzione - Onere di notificare al contumace il verbale dell'udienza di produzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506274-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE

Nel caso di contumacia del convenuto, affinché la scrittura privata prodotta dall'attore a sostegno della domanda possa considerarsi riconosciuta ai sensi dell'art. 215, n. 1 cod. proc. civ., è necessario che la scrittura sia indicata nell'atto di citazione e prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio dell'attore, ovvero, se prodotta successivamente, sia notificato, al contumace, il verbale contenente la menzione della produzione della scrittura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)