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Sez. 4, Sentenza n. 4050 del 07/04/1983 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158818 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE - CONTRATTO STIPULATO DA PERSONA DIVERSA DALL'IMPUTATO - VEICOLO CHE DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE GUIDATO DA DIPENDENTE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1983-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158818-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE - CONTRATTO STIPULATO DA PERSONA DIVERSA DALL'IMPUTATO - VEICOLO CHE DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE GUIDATO DA DIPENDENTE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*

Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante del risarcimento del danno in caso di condanna per reato colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'Assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo, che necessariamente deve essere guidato da dipendente, giova anche a quest'ultimo perché il risarcimento del danno eseguito dall'assicuratore libera, con effetto imprescindibile anche il dipendente che guida. (V mass n 900003; (V mass n 900004, contrasti già segnalati; (Conf mass n 128100).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)