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Sez. 4, Sentenza n. 6615 del 08/02/1974 Ud. (dep. 07/10/1974) Rv. 128100 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE STIPULATA DAL PROPRIETARIO DEL VEICOLO NECESSARIAMENTE GUIDATO DA DIPENDENTE - RIPARAZIONE DEL DANNO EFFETTUATO DALL'ENTE ASSICURATORE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1974-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128100-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE STIPULATA DAL PROPRIETARIO DEL VEICOLO NECESSARIAMENTE GUIDATO DA DIPENDENTE - RIPARAZIONE DEL DANNO EFFETTUATO DALL'ENTE ASSICURATORE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

Ai fini dell'applicabilita dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen in caso di condanna per reato colposo connesso con circolazione stradale, l'Assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo, che necessariamente deve essere guidato da dipendente, giova anche a quest'ultimo poiche il risarcimento del danno eseguito dall'Assicurazione libera, con effetto imprescindibile, anche il dipendente che guida.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)