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Sez. 2, Sentenza n. 11888 del 07/12/2012 Ud. (dep. 14/03/2013) Rv. 255532 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE | Art. 220 - Attività ispettive e di vigilanza - Nella scuola - Competenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255532-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE

L'attività ispettiva e di vigilanza è demandata, nel settore scolastico, al servizio ispettivo ministeriale ed alla dirigenza scolastica, non ai singoli insegnanti. (Fattispecie nella quale, a seguito di una serie di atti vandalici che avevano turbato il regolare funzionamento di una scuola, alcuni insegnanti si erano attivati per assumere dagli studenti informazioni atte ad individuare i responsabili: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che questa iniziativa non imponesse il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)