Sez. 6 - , Sentenza n. 51766 del 18/09/2018 Ud. (dep. 15/11/2018) Rv. 274575 - 01
PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Attività ispettiva e di vigilanza - Controlli interni - Differenza - Conseguenze - Fattispecie
PROVE - INUTILIZZABILITÀ
In tema di attività ispettiva e di vigilanza, la disciplina contenuta all'art.220, disp.att., cod.proc.pen. si applica esclusivamente nel caso di esercizio di pubblici poteri di sorveglianza e non anche nella diversa ipotesi del mero espletamento di una funzione di controllo interno finalizzato a verificare la regolarità della gestione. (Fattispecie nella quale la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni, rese dall'imputato e da altri impiegati, raccolte nel corso di una inchiesta ispettiva interna presso la società Poste Italiane s.p.a., finalizzata ad individuare irregolarità nei servizi di cassa e bancoposta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)