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Sez. L, Sentenza n. 13235 del 26/11/1999 (Rv. 531558 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Interessi e la rivalutazione monetaria - Assoggettamento allo stesso regime di prescrizione della prestazione cui accedono - Mancanza del previo accertamento amministrativo - Decorrenza della prescrizione - Durata decennale - Fattispecie relativa a interessi e rivalutazione su rendita per inabilità a carico dell'INAIL.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531558-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Anche per i crediti previdenziali ed assistenziali gli interessi e la rivalutazione monetaria sono assoggettati allo stesso regime di prescrizione della prestazione cui accedono, tenendo però conto che il credito previdenziale esige il previo accertamento amministrativo della presenza delle prescritte condizioni di legge per la sua insorgenza e solo attraverso tale accertamento acquista lo specifico diritto ai singoli ratei che man mano maturano nel tempo; sicché prima di tale accertamento la prescrizione degli accessori del credito (nella specie: rendita per inabilità a carico dell'INAIL) ha durata decennale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)