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Sez. L, Sentenza n. 9803 del 02/10/1998 (Rv. 519361 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assistenza obbligatoria - Assegno di invalidità civile - Ratei non liquidati - Rivalutazione ed interessi relativi - Prescrizione breve quinquennale - Applicabilità - Esclusione - Decorrenza della prescrizione decennale - Dalla maturazione dei singoli ratei - Data di pagamento del capitale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519361-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

In materia di assistenza obbligatoria, e specificamente con riferimento ai crediti relativi ad un assegno di invalidità civile, la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. trova applicazione solo per i ratei già liquidati, mentre è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione, e della relativa somma per rivalutazione ed interessi (costituente parte integrante del credito base, secondo la disciplina dei crediti di lavoro estesa alla materia previdenziale per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 156 del 1991 e 196 del 1993), né, in caso di pagamento del solo importo capitale delle prestazioni dovute, la data di quest'ultimo influisce sul computo della prescrizione decennale degli accessori, per la quale va fatto riferimento, per quanto di ragione, alla data di maturazione secondo legge delle singole rate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 4, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)