Sez. 2, Sentenza n. 2685 del 18/07/1969 (Rv. 342355 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA NULLITA DI UN NEGOZIO GIURIDICO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA NULLITA DI UN NEGOZIO GIURIDICO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui si controverta circa la nullita di un negozio giuridico, giacche la relativa decisione non ha natura costitutiva ma si concreta in una declaratoria circa la idoneita o meno del negozio a produrre effetti fra i litiganti come tale e suscettibile di pratica attuazione nell'ambito di quel rapporto ancorche non possa far stato ad altri effetti nei confronti di altri soggetti, che sebbene partecipi del negozio impugnato siano rimasti estranei al giudizio. (Conf. 2437-64 1125-66, massima n.322253).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)