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Sez. 2, Sentenza n. 729 del 14/03/1973 (Rv. 362940 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362940-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*

Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui si controverta circa la nullita di un negozio giuridico, giacche la relativa decisione non ha natura costitutiva ma si concreta in una declaratoria circa la idoneita o meno del negozio a produrre effetti tra i litiganti: come tale e suscettibile di pratica attuazione nell'ambito di quel rapporto ancorche non possa far stato ad altri effetti nei confronti di altri soggetti, che, sebbene partecipi del negozio impugnato, siano rimasti estranei al giudizio. (Conf 2685/69, mass n 342355).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)