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Sez. 2, Sentenza n. 25936 del 29/11/2005 (Rv. 585672 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO) | Somministrazione al pubblico di cibi e bevande su motonave di linea - Autorizzazione comunale "ex lege" n. 287 del 1991 - Necessità - Sussistenza - Fondamento ed estensione.
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585672-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO)

L'art.3, sesto comma lett. h), della legge 25 agosto 1991, n.287, che assoggetta al rilascio della autorizzazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande " nei mezzi di trasporto pubblico ", persegue la finalità di non limitare la disciplina amministrativa di tutela dei viaggiatori ai soli luoghi di arrivo e partenza, ma di estenderla anche all'attività di somministrazione svolta nei loro confronti durante il viaggio, senza alcuna distinzione in ordine ai diversi mezzi di trasporto; ne consegue che la predetta disposizione trova applicazione anche nel caso in cui la suddetta attività venga esercitata a bordo di motonavi di linea, senza che in contrario vi osti il carattere territoriale della autorizzazione, il quale rileva ai soli effetti della competenza al suo rilascio che spetta al sindaco nel quale l'esercizio è destinato ad essere aperto, e nel caso della nave si correla al luogo corrispondente al formale radicamento del mezzo al territorio, rappresentato dal luogo di iscrizione nel registro navale. Resta, altresì, escluso che la violazione sussista solo durante la sosta nei porti.

Riferimenti normativi: Legge 25/08/1991 num. 287 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)