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Sez. 1, Sentenza n. 11840 del 05/08/2003 (Rv. 565681 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO) | Somministrazione al pubblico di cibi e bevande su motonave di linea - Autorizzazione comunale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565681-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO)

La disciplina di cui all'art. 3 della legge n.287 del 1991 - a mente del quale è sempre necessaria l'autorizzazione comunale per procedere alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche per gli esercizi posti nei mezzi di trasporto pubblico - non si applica alle navi o motonavi di linea.

Riferimenti normativi: Legge 25/08/1991 num. 287 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)