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Sez. 3, Sentenza n. 4490 del 26/03/2003 (Rv. 561468 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Alluvione del 5 e 6 maggio 1998 - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità alle amministrazioni comunali - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561468-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

L'art. 3 del D.L. n. 180 del 1998, che ha disposto la sospensione dei termini sostanziali e processuali per tutti i soggetti residenti o aventi la sede operativa nei comuni danneggiati dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, si applica anche alle amministrazioni dei comuni stessi, giacché la norma riconnette il riconoscimento del beneficio alla sussistenza di un collegamento obbiettivo tra i soggetti interessati - siano essi persone fisiche o persone giuridiche, private o pubbliche - ed il territorio colpito dalla calamità naturale; a tal fine non rileva che nei confronti dell'ente locale non sia ipotizzabile una scissione tra sede legale e sede operativa, poiché quest'ultima dizione, prescelta per individuare la sede effettiva di una persona giuridica, è applicabile anche al comune, che "opera" nel territorio in cui ha sede e che ne delimita l'ambito funzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/06/1998 num. 180 art. 3 CORTE COST., Legge 03/08/1998 num. 267 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)