Sez. L, Sentenza n. 5654 del 09/03/2009 (Rv. 607172 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia - Sospensione dei termini processuali - Amministrazioni pubbliche - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini processuali disposta dall'art 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, non si applica alle Amministrazioni pubbliche che non abbiano la propria sede operativa - da intendersi come il luogo in cui si trovano stabilmente gli organi e gli uffici preposti allo svolgimento delle attività deliberative ed esecutive per la gestione dell'ente, anche se diverso dalla sede legale - nel territorio del comune colpito dalla calamità naturale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha ritenuto tardiva l'impugnazione in appello da parte del direttore generale dell'Agenzia delle entrate per la Sicilia, avente sede in Palermo, comune per il quale non operava la sospensione dei termini, della sentenza di primo grado di annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate ad un dipendente, a nulla rilevando che quest'ultimo, invece, prestasse servizio presso la sede di Acireale, ricompresa nei territori a cui era riconosciuto il beneficio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 286 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)