Sez. 6, Sentenza n. 3058 del 10/02/1984 Ud. (dep. 03/04/1984) Rv. 163474 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - TRUFFA - DIFFERENZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - TRUFFA - DIFFERENZA.*
I reati di millantato credito e di truffa si differenziano, oltre che per la diversità del soggetto passivo, per il mezzo con il quale si consegue l'illecito profitto. Nel millantato credito è richiesto, infatti, l'uso di un raggiro del tutto particolare, rappresentato, a differenza che nella truffa, dalle vanterie, esplicite o implicite, di ingerenza o di pressioni da parte del millantatore presso pubblici ufficiali o impiegati di pubblico servizio. (Conf mass n 150817).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)