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Sez. 6, Sentenza n. 3058 del 10/02/1984 Ud. (dep. 03/04/1984) Rv. 163474 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - TRUFFA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163474-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - TRUFFA - DIFFERENZA.*

I reati di millantato credito e di truffa si differenziano, oltre che per la diversità del soggetto passivo, per il mezzo con il quale si consegue l'illecito profitto. Nel millantato credito è richiesto, infatti, l'uso di un raggiro del tutto particolare, rappresentato, a differenza che nella truffa, dalle vanterie, esplicite o implicite, di ingerenza o di pressioni da parte del millantatore presso pubblici ufficiali o impiegati di pubblico servizio. (Conf mass n 150817).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)