Sez. 6, Sentenza n. 9841 del 02/04/1981 Ud. (dep. 04/11/1981) Rv. 150817 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - MILLANTATO CREDITO - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - MILLANTATO CREDITO - DIFFERENZE.*
I reati di millantato credito e di truffa si differenziano sia per il soggetto passivo, che nell'uno è la pubblica amministrazione mentre nell'altro può essere chiunque, sia per il mezzo con il quale si consegue l'illecito profitto. Nel millantato credito è richiesto, infatti, l'uso di un raggiro del tutto particolare, che è rappresentato, a differenza della truffa, dalle vanterie, esplicite od implicite, di ingerenza o di pressioni da parte del millantatore presso pubblici ufficiali o impiegati incaricati di pubblico servizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)