Sez. 1, Sentenza n. 7444 del 09/08/1997 (Rv. 506650 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - CONTUMACIA: RITUALITÀ | Riesame nel merito della causa - Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973, art. 6 - Ammissibilità - Condizioni.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - CONTUMACIA: RITUALITÀ
L'art. 798 cod. proc. civ., che nel procedimento di delibazione di sentenza straniera prevede il riesame del merito della causa quando la decisione è stata pronunziata in contumacia, è derogato dall'art. 6 della convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 (resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 745) sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere sugli obblighi alimentari a favore di minori, secondo il quale una decisione in contumacia è dichiarata esecutiva "se l'atto introduttivo del giudizio contenente gli elementi essenziali della domanda sia stato notificato alla parte contumace secondo la legislazione dello Stato d'origine". Il riesame del merito non è dunque consentito quando, prescindendo dalla partecipazione o meno della parte soccombente, si è regolarmente instaurato il contraddittorio processuale e non vi è stata violazione dei diritti di difesa (in un caso anteriore alla legge 31 maggio 1995, n. 318, che ha abrogato l'art. 797 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/10/1973 num. 6, Legge 24/10/1980 num. 745
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)