Sez. 1, Sentenza n. 4103 del 17/04/1991 (Rv. 471716 - 01)
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenza straniera - Condizioni - Contumacia: ritualità | Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 - Rilevanza.
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenza straniera - Condizioni - Contumacia: ritualità
L'art. 798 cod. proc. civ., che, nel procedimento di delibazione di sentenza straniera, prevede il riesame del merito della causa (su domanda del convenuto), quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, è derogato dall'art. 6 della convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari (resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 745), secondo il quale una decisione in contumacia può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva quando l'atto introduttivo sia stato notificato al convenuto e questi abbia avuto un lasso di tempo sufficiente per presentare la propria difesa. Pertanto, in base a tale ultima disciplina, il riesame del merito è consentito non per il mero fatto della contumacia (che può essere anche volontaria), ma solo in presenza di una violazione dei diritti di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/10/1973 num. 6, Legge 24/10/1980 num. 745
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)