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Sez. 2, Sentenza n. 21523 del 22/10/2015 (Rv. 636827 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - AZIENDA (AVVIAMENTO) | Indennità di avviamento - Criteri di determinazione - Nell'ipotesi di trasferimento "mortis causa" che si assuma lesivo di legittima - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636827-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - AZIENDA (AVVIAMENTO)

L'indennità di avviamento della farmacia non deve essere determinata con i criteri di libero mercato, ma con quelli più restrittivi ex art. 110 del r.d. n. 1265 del 1934, e ciò anche nell'ipotesi di trasferimento "mortis causa" che si assuma lesivo di legittima, trattandosi pur sempre di un'azienda soggetta a vincoli di diritto pubblico incidenti sul margine di profitto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110, Cod. Civ. art. 536

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)