Sez. 1, Sentenza n. 124 del 15/01/1973 (Rv. 361880 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - PRIVILEGIATI - DIRITTI DEL TITOLARE - FACOLTA DI VENDITA O TRASMISSIONE - INSUSSISTENZA - PLURALITA DI TITOLARI - PREMORIENZA D'UNO DI ESSI - CONCENTRAZIONE DEL DIRITTO NEI SUPERSTITI - BENI COMPONENTI L'AZIENDA - ATTRIBUZIONE AI TITOLARI SUPERSTITI - ESCLUSIONE - POTERE DI ORGANIZZAZIONE DI TALI BENI - SPETTANZA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE AGLI EREDI DEL CONTITOLARE DEFUNTO DEL VALORE DELLA QUOTA DI AVVIAMENTO - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI PREDETTI BENI - CRITERI - FATTISPECIE.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - PRIVILEGIATI - DIRITTI DEL TITOLARE - FACOLTA DI VENDITA O TRASMISSIONE - INSUSSISTENZA - PLURALITA DI TITOLARI - PREMORIENZA D'UNO DI ESSI - CONCENTRAZIONE DEL DIRITTO NEI SUPERSTITI - BENI COMPONENTI L'AZIENDA - ATTRIBUZIONE AI TITOLARI SUPERSTITI - ESCLUSIONE - POTERE DI ORGANIZZAZIONE DI TALI BENI - SPETTANZA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE AGLI EREDI DEL CONTITOLARE DEFUNTO DEL VALORE DELLA QUOTA DI AVVIAMENTO - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI PREDETTI BENI - CRITERI - FATTISPECIE.*
In base alle Disposizioni del tu delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265 (artt 368 e 369) ai titolari di farmacie cosiddette 'legittime, (cioe autorizzate a norma delle Disposizioni vigenti o delle leggi anteriori) era riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'Esercizio delle medesime, con facolta di trasferire la farmacia una volta tanto, per atto fra vivi o per successione, a condizione che il trapasso avvenisse a favore di farmacista iscritto all'albo. Tra le farmacie indicate, peraltro, quelle da considerare 'privilegiatè (antiche farmacie di stati preunitari) sono state assoggettate a disciplina diversa, costituita dalle Disposizioni dell'art 374, dello stesso tu, poi espressamente abrogate dall'art 5 del dllt Cps 3 ottobre 1946, n 197, il quale all'art 2 statuisce che per dette farmacie si applicano, in sostituzione degli artt 368 e seguenti del tu indicato, le altre del detto articolo 2 che riconoscono ai titolari di tali farmacie il diritto di continuarne la gestione per la durata della loro vita, ma non la facolta di venderle o trasmetterle, altrimenti riconosciuta soltanto a coloro che, essendo titolari di piu farmacie privilegiate, hanno l'Obbligo di optare per una di esse e trasferire l'altra o le altre. La limitazione della possibilita di gestione delle farmacie 'privilegiatè alla vita dei titolari importa necessariamente che, quando essi siano piu ed uno premuoia, il diritto si concentri ex lege nell'altro o negli altri superstiti, senza possibilita di traslazione agli eredi. Cio esclude, da un lato che l'azienda pervenga, pro quota, agli eredi del contitolare defunto, ma d'altro lato non comporta l'attribuzione dei beni (corporali e incorporali, fra cui l'avviamento) componenti l'azienda al titolare superstite, al quale e solo riservato il potere- diritto di organizzare tali beni - la cui proprieta si trasferisce pro quota agli eredi del contitolare defunto - per attuarne la gestione, con l'Obbligo di corrispondere a quegli eredi il valore della quota dell'avviamento, inseparabile dall'azienda, che al defunto spettava. Nel determinare il valore di tali beni pervenuti agli eredi, ai fini dell'imposta di successione, devesi tener presente, quanto all'avviamento, che trattasi di bene inerente a un'azienda la cui disponibilita e limitata ed il cui Esercizio e soggetto a pesanti vincoli di diritto pubblico. (in conformita ai principi suesposti, il SC ha giudicato corretta la decisione della Corte di merito che aveva escluso, in relazione alla fattispecie, l'applicabilita dei criteri di valutazione delle cose in libero commercio e, dovendo stabilire criteri piu restrittivi, aveva indicato quelli previsti dall'art 110 del tu citato per i casi in cui - come in quello di specie - l'autorizzazione all'Esercizio di una farmacia importi l'Obbligo del concessionario di rilevare dal precedente titolare le dotazioni attinenti all'Esercizio farmaceutico contenute nella farmacia e nei locali annessi, nonche di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennita di avviamento in misura corrispondente a tre annualita del reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio). (V 2945/71, mass n 354199; 1328/67, mass n 327897; (V 48/60; 12/55; 251/51).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 110, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 374, Legge 03/10/1946 num. 197 art. 2, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 369, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)