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Sez. 2, Sentenza n. 23281 del 27/10/2006 (Rv. 592436 - 01)

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Istituzione del giudice unico di primo grado - Soppressione dell'ufficio del pretore - Giudizi pendenti - Regime transitorio - Competenza del pretore - Presupposti - Provvedimento emesso dal pretore in regime di "prorogatio" recante nell'intestazione l'indicazione del tribunale - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592436-01

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"

A seguito della entrata in vigore, in data 2 giugno 1999, del d.lgs. n. 51 del 1998 sulla istituzione del giudice unico di primo grado, sono decise dal pretore le cause a quella data pendenti dinanzi al medesimo, per le quali siano state precisate le conclusioni ovvero che siano state trattenute in decisione; pertanto, non è affetta da nullità per incertezza dell'organo giudicante la sentenza che, recando nell'intestazione l'indicazione del tribunale, sia stata emessa e sottoscritta - in data successiva all'entrata in vigore citato del d.lgs. n. 51 del 1998 - dal pretore operante in regime di "prorogatio" nell'ambito del nuovo organo di primo grado previsto dal medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 132, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)