Sez. 3, Sentenza n. 7761 del 19/05/2003 (Rv. 563259 - 01)
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Soppressione dell'ufficio del Pretore - Cause pendenti per le quali non siano state ancora precisate le conclusioni - Sopravvenienza della competenza del Tribunale.
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"
La prosecuzione dei giudizi pendenti dinanzi ai soppressi uffici di pretura, nei quali non fossero state ancora precisate le conclusioni, è disciplinata dall'art. 132, commi secondo e terzo, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, in base ai quali i giudizi sarebbero proseguiti, a partire dalla prima udienza successiva già fissata, in tribunale dinanzi al medesimo magistrato precedentemente designato, salva l'applicazione dell'art. 174, secondo comma, del codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)