Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19986 del 10/08/2017 (Rv. 645358 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. - Natura - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Possibilità di notifica contestualmente all'atto di precetto - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
In tema di espropriazione presso terzi, ove l’ordinanza di assegnazione venga notificata in forma esecutiva contestualmente al precetto, senza che sia stata preventivamente comunicata o altrimenti resa nota al terzo debitore, le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente, atteso che l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. acquista efficacia esecutiva soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione, risultando, pertanto, inapplicabile l’art. 479, comma 3, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)