diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016 (Rv. 639898 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. - Natura - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Efficacia - Decorrenza - Dalla conoscenza del terzo assegnatario o dall'ulteriore termine desumibile dalla ordinanza.
Stato
decisa il 2016-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639898-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)